SUPERBONUS E TIPOLOGIA DI IMMOBILE: FACCIAMO CHIAREZZA
”Il mio immobile può usufruire del beneficio del Superbonus 110%?”
Questa è la prima domanda che giustamente ci viene fatta. E la risposta non è poi così immediata: qui però troverai tutte le risposte.
Andiamo con ordine.
Partiamo dal fatto che i soggetti beneficiari sono le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.
Le persone fisiche possono usufruirne per la loro prima e seconda casa, fino a un massimo di due unità immobiliari.
Non sono ricomprese nel Superbonus 110% le seguenti categorie di immobili:
• Abitazioni di tipo signorile, ossia unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale (categoria catastale A/1);
• Abitazioni in ville, dove per tali devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario (categoria catastale A/8);
• Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A/9).
La circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate ha poi dettagliato meglio che lavoratori autonomi o imprenditori possono utilizzare il Superbonus per realizzare interventi sulla propria abitazione, ma non su immobili utilizzati per le loro attività professionali-imprenditoriali.
Logica conseguenza l’esclusione dal beneficio anche per gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa.
E negli edifici condominiali “misti”, dove cioè ci sono abitazioni e negozi/uffici?
Può rientrare nel Superbonus anche chi possiede unità non residenziali, ma solo per le spese che riguardano parti comuni e a condizione che la superficie totale delle abitazioni superi il 50% del totale del condominio.
Se invece il condominio è prevalentemente composto da unità commerciali solo i proprietari delle abitazioni possono usare il Superbonus per le spese riguardanti le parti comuni.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il Superbonus comprende anche i lavori su immobili non residenziali se, alla fine dell’intervento, saranno trasformati ad uso abitativo.
Altro caso importante: gli immobili residenziali “promiscui”, ossia adibiti anche ad attività (ad esempio, i bed and breakfast).
In questi casi il Superbonus copre il 50% delle spese sostenute per gli interventi sull’immobile in questione.
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